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Il PIL 2009? Abbattiamolo di un altro 0,5. Tra gli emendamenti al DL Anticrisi c’è anche questo. PDF Stampa E-mail
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Tra i 1.400 emendamenti al decreto legge anti crisi che la Commissione Finanze della Camera sta esaminando uno produrrebbe l’immediata restrizione dell’accesso al credito alle famiglie e una richiesta di garanzie aggiuntive, penalizzando soprattutto i consumatori più virtuosi.

 

Milano, 2 Gennaio 2009 (PRstelor.eu) - Bizzarrie di fine anno. La Commissione Finanze della Camera sta completando la selezione degli emendamenti al c.d. Decreto Legge Anticrisi, da presentare al Governo a cavallo dell’Epifania.
In questa moltitudine il Ministro Tremonti dovrà dotarsi di cento occhi per spulciarli ad uno ad uno perché, incredibilmente, tra di essi ce ne sono alcuni che sono non anti ma pro-crisi.
Un esempio per tutti: l’emendamento 14.09 presentato da Fugatti, Bitonci, Simonetti, Forcolin, Comaroli e Poliedri che, per facilitare l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese, propone una misura che produrrebbe, al contrario, profonde restrizioni.
Con un impatto stimabile in una riduzione di un altro 0,5 del già magro PIL atteso nel 2009. Nello specifico l’emendamento 14.09 propone la cancellazione delle segnalazioni negative pregresse (Comma 3), future (Comma 1) e quelle regolarizzate (Comma 2) dalle Centrali Rischi pubbliche e dai SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie), utilizzati da banche e intermediari finanziari come fonte essenziale per la valutazione del merito di credito dei creditori.

L’intendimento dell’emendamento? Stando al resoconto pubblico della seduta di martedì 23 dicembre delle Commissioni Riunite V e VI della Camera: “non applicare gli ordinari criteri di attivazione delle procedure di tutela bancaria in periodi di crisi come l’attuale, onde evitare che finiscano iscritte nella centrale dei cattivi pagatori anche famiglie che non sono insolventi e che stanno solo attraversando un momento di difficoltà congiunturale.”.
Come dire: sta diffondendosi una epidemia virale? Invece di incidere alla radice del problema, liberiamoci del termometro.
Nel caso di entrata in vigore di questo emendamento, venendo a mancare una parte essenziale delle informazioni creditizie, in fase di valutazione del merito creditizio la banca o l’intermediario finanziario sarebbero costretti ad attuare politiche fortemente restrittive relativamente all’erogazione del credito in quanto non sarebbe più in grado di distinguere chiaramente i soggetti affidabili da quelli che non lo sono.
In particolare, la limitazione delle informazioni disponibili - creerebbe asimmetria informativa tra banche/intermediari finanziari da un lato e richiedenti credito dall’altro; - favorirebbe comportamenti non virtuosi da parte dei richiedenti credito non intenzionati ad onorare gli impegni assunti; - porterebbe la banca/l’intermediario finanziario, al fine di tutelarsi, a richiedere un maggiore livello di garanzie sia verso i consumatori sia verso le imprese; - in sintesi, produrrebbe una restrizione dell’accesso al credito, maggiori oneri in fase di accesso al credito stesso, la disponibilità di minori risorse a sostegno dell’acquisto di beni di consumo o strumentali e, di conseguenza, un impatto ulteriormente negativo su di un PIL già atteso in forte contrazione nel 2009.

Più in dettaglio, l’emendamento in questione produrrebbe i seguenti effetti sui Sistemi di Informazioni creditizie:


Le insolvenze precedenti hanno un’importanza fondamentale nel determinare i futuri
comportamenti di imprese e consumatori, poiché esiste una forte correlazione tra il
comportamento di rimborso negli anni precedenti e i futuri comportamenti.
La mancata conoscenza delle insolvenze precedenti a carico di pochi consumatori e di poche
imprese produce, invece, gravi svantaggi per la stragrande maggioranza di buoni pagatori.
È opportuno infatti ricordare che sui Sistemi di Informazioni creditizie:
1. consumatori e imprese che pagano regolarmente rappresentano circa il 95% del totale;
2. consumatori e imprese che NON rimborsano regolarmente i finanziamenti sono circa il
5% del totale, di cui:
· circa il 2% con insolvenze lievi (fino a 2 rate insolute);
· circa lo 0,5% con insolvenze gravi (>=3 rate insolute);
· circa il 2,5% con sofferenze di almeno 6 rate e passaggi a perdita.
Ma è quantificabile il danno a consumatori e imprese virtuosi che verrebbe arrecato
dall’emendamento in questione?
La risposta è sì perché la questione fu già discussa pubblicamente nel 2003, in sede di
regolamentazione dei Sistemi di Informazioni Creditizie. Una ricerca condotta da Nomisma
(L’impatto economico del credito al consumo in Italia, Nomisma, novembre 2003) evidenziò, tral’altro, quanto segue:


La “restrizione media” prevedeva l’eliminazione dai Sistemi di Informazioni Creditizie di tutte le
informazioni all’atto della estinzione del contratto.

L’emendamento in questione prevede l’eliminazione delle informazioni negative, salvando cioè le informazioni positive relative ai rimborsi regolari.
Alla luce di questo, gli impatti dell’emendamento sono stimabili in circa i 2/3 dell’effetto complessivo calcolato dalla ricerca Nomisma, quindi:
- una ulteriore contrazione del PIL 2009 pari allo 0,5%, indotto dal “credit crunch” provocato dalla incapacità di banche e intermediari finanziari di selezionare chiaramente i soggetti affidabili da quelli che non lo sono;
- una ulteriore contrazione nel 2009 delle vendite di elettrodomestici/prodotti elettronici del 2%, auto e moto dell’8%, arredamenti del 2%, indotta dalla minore disponibilità di credito disponibile per finanziare gli acquisti.
Già nel 2003 fu chiarito che non ha senso sparare col cannone ad una zanzara. Tanto che la regolamentazione dei Sistemi di Informazioni Creditizie, cioè il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, promosso dal Garante Privacy e sottoscritto da AISReC, ABI, Assofin e dalle principali Associazioni dei Consumatori, in linea con tutte le buone prassi internazionali, prescrive in materia di gestione delle informazioni sui ritardi di pagamento quanto segue (art 6: Conservazione e aggiornamento dei dati, commi 2 e 3):
Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a:
a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi;
b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.
Decorsi i periodi di cui al comma 2, i dati sono eliminati dal sistema di informazioni creditizie se nel corso dei medesimi intervalli di tempo non sono registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.
In altre parole, l’applicazione dell’emendamento produrrebbe:
· la mancata segnalazione ai Sistemi di Informazioni Creditizie delle insolvenze, anche lievi (dalle 2 rate scadute e non pagate in su), dopo il rientro in bonis;
· un razionamento dell’offerta di credito, che colpirebbe soprattutto il 95% di consumatori e imprese più affidabili, dal momento che gli enti finanziatori - non avendo più certezze sulla storia di credito e non potendo più distinguere un buon pagatore da chi non lo è – sarebbero indotti ad assumere un atteggiamento prudenziale diffuso.
Per tutelare le famiglie che non sono insolventi e che stanno solo attraversando un momento di difficoltà congiunturale non ha senso restringere l’accesso al credito alla stragrande maggioranza delle famiglie.
Sarebbero sufficienti interventi mirati come, ad esempio, una legge sul fallimento personale analoga a quella vigente da molti anni in Francia, anche nelle versioni adattate alla realtà italiana presentate in Parlamento nelle ultime due legislature.
(Fonte:AISReC )

 

Per maggiori informazioni:

 

Il Centro Studi di

Antonio Iuri Donati

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Tel. 0586/444207

Cell.333/4035488

Arianna Camici

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